Cliccare sul titolo di una FAQ per visualizzarne il testo corrispondente.
Il decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonchè la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio. Per pila o accumulatore si intende una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili).
Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:
- apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purchè destinati a fini specificamente militari;
- apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori . All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro che deve essere effettuata entro il 18 giugno 2009.
Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.
Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio , immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
Il produttore che il 31 marzo di ogni anno non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000
Le imprese devono versare :
- l'importo di 168,00 € per la tassa di concessione governativa
- l'importo di 14.62 € per l'imposta di bollo
L'iscrizione al Registro è inoltre assoggettata al pagamento di un corrispettivo annuale da determinarsi, secondo un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, che, ad oggi, non è stato emanato.
E' considerato produttore, e quindi tenuto ad iscriversi al registro, chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Per immissione sul mercato si intende la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità
Sono considerate pile o accumulatori portatili, le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, nè batterie o accumulatori per veicoli.
Sono tutte le pile e gli accumulatori sigillati che una persona normale potrebbe trasportare a mano senza difficoltà, diversi dalle batterie o dagli accumulatori per autoveicoli, nonché dalle pile o dagli accumulatori industriali,comprendono pile a cella singola (quali pile AA e AAA) e pile e accumulatori utilizzati dai consumatori o dai professionisti in telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici (comprese apparecchiature simili utilizzate in scuole, negozi, aeroporti, ristoranti, uffici od ospedali) e qualsiasi pila o accumulatore che può essere utilizzato dai consumatori per i normali apparecchi domestici
Sono pile e accumulatori industriali, le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici, come per esempio:
- Pile e accumulatori utilizzati per l’alimentazione elettrica di emergenza o di riserva negli ospedali, aeroporti o uffici
- Pile e accumulatori utilizzati sui treni o gli aeromobili
- Pile e accumulatori utilizzati sulle piattaforme petrolifere in mare o nei fari
- Pile e accumulatori progettati per i terminali portatili per i pagamenti in negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre utilizzati nei negozi, le apparecchiature video professionali per canali televisivi e teatri di posa professional, le lampade per minatori e le lampade per immersioni montate su caschi da minatore o su caschi per immersione professionale;
- pile di riserva per le porte elettriche, intese ad impedirne il blocco o a evitare lo schiacciamento di persone;
- pile e gli accumulatori utilizzati per strumentazioni o in vari tipi di apparecchiature di misurazione e strumentazione e pile o apparecchiature utilizzate per i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici o per altre applicazioni di energia rinnovabile
Le pile o accumulatori industriali comprendono anche pile e accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto automatico.
I produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.
Tali sistemi:
a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;
b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, nè l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.
Sono le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione dei veicoli.
I distributori che, nell'ambito di un'attività commerciale, forniscono nuove pile e accumulatori portatili, pongono a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita.
Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti
I punti di raccolta che consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.
La raccolta può avvenire con due modalità:
- I produttori o i sistemi collettivi di finanziamento possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, delle strutture di raccolta differenziata istituite dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. In questo caso sono tenuti a provvedere al ritiro e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
- I distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongono a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita, senza obbligo di acquisto di nuove pile.
I produttori di pile e accumulatori industriali, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.
A tal fine, possono:
- aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo alle medesime;
- organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali.
I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome:
- ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e di accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali,
- assicurano la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli al fine di coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale
- organizzano e gestiscono, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale,
I soggetti sopra indicati sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
L'attività di raccolta può essere svolta anche da terzi indipendenti purchè senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.
L'iscrizione al registro dovrà essere effettuata entro il 18 giugno 2009
L’iscrizione al Registro deve essere effettuata dalla sede legale del produttore presso la Camera di Commercio di competenza.
L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il portale www.impresa.gov.it
L'accesso al sistema telematico, deve essere effettuato tramite dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione intestato al legale rappresentante dell'impresa. Il legale rappresentante può delegare un altro soggetto, anch'esso dotato di firma digitale, alla compilazione e alla trasmissione dell'istanza.
Le Camere di Commercio non effettuano verifiche sulle pratiche di iscrizione presentate dai produttori: la procedura telematica di iscrizione prevede una serie di controlli e di vincoli che facilitano l'inserimento di informazioni corrette e significative.
La Camera di Commercio verificherà la correttezza amministrativa delle pratiche, ed in particolare la presenza dei dati relativi al pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo.
Una volta conclusa tale verifica, la Camera di Commercio trasmette la pratica al registro e il sistema rilascia automaticamente il numero di iscrizione .
I compiti di controllo e vigilanza sulle comunicazioni sono attribuiti al Comitato di vigilanza e di controllo.
La tabella contenuta nell'allegato 3 al Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipologie, raggruppati in 3 categorie.
Le imprese che fabbricano, importano, immettono sul mercato tali prodotti devono iscriversi al registro.
I pagamenti possono essere effettuati con due modalità
1. Pagamento della tassa di concessione governativa tramite bollettino postale e dell'imposta di bollo tramite Telemaco
- Pagamento della Tassa di Concessione Governativa mediante versamento in C/C postale
- Upload, attraverso l’interfaccia utente , della copia dell’attestato di versamento della T.C.G. acquisita mediante scanner.
- Trasmissione telematica della pratica e relativi allegati, alla CCIAA competente che restituisce automaticamente all’utente una ricevuta di avvenuta presentazione con codice pratica.
- Accesso a Telemaco Pay con abilitazione al menù Adempimenti Ambientali. L'accesso e il pagamento possono essere effettuati da soggetti diversi dall'impresa titolare della pratica, purché titolari di contratto Telemaco Pay
- Indicazione del codice pratica (desunto dalla ricevuta).
- Conferma dell’operazione di pagamento.
2. Pagamento di tassa di concessione governativa e imposta di bollo tramite versamento in conto corrente postale :
- Pagamento della Tassa di Concessione Governativa mediante versamento in C/C postale.
- Pagamento dell'imposta di bollo mediante versamento in C/C postale secondo le modalità indicate dalla singola Camera di Commercio.
- Upload, attraverso l’interfaccia utente , in unica soluzione della copia dei due attestati di versamento (imposta di bollo , Tassa di concessione governativa) acquisiti
L’iscrizione al registro deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa.
Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l’iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.
I produttori, al momento dell'iscrizione devono comunicare i seguenti dati, previsti dall'allegato 3 al D.Lgs. 188/2008:
- qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di pile e/o di accumulatori, lo specifico codice di attività che lo individua come tale;
- per ciascuna categoria di pile o accumulatori di cui alla Tabella 1, suddivisa nelle tipologie di cui alla medesima tabella, il numero e il peso effettivo delle pile ed accumulatori immessi sul mercato nell’anno solare precedente;
- l’eventuale iscrizione nel Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- l’eventuale iscrizione nei Registri di pile ed accumulatori di altri Stati membri dell’Unione Europea;
- per ogni categoria e tipologia di pile o accumulatori immessi sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui il produttore intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori; nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto.
I sistemi collettivi di finanziamento comunicano:
- I dati relativi alla loro costituzione
- I produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di pile e accumulatori gestite
I produttori e i sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all’atto dell’iscrizione, nonché la cessazione dell’attività determinante obbligo di iscrizione.