Il Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori
L'articolo 14 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 prevede l’istituzione
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione
dei rifiuti di pile e accumulatori. All'interno di tale registro e' prevista una
sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione
dei rifiuti di pile e accumulatori
Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo
a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di
commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a
quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi
al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale
pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere
dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza
definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 il produttore che,
entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento
dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori
immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000
Novità
Attivo il sistema informatico per l'invio della comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2011
Attivo il sistema informatico per l'invio della comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2011
da oggi è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2011 da parte dei produttori iscritti al Registro nazionale pile e accumulatori.
La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è il 31 marzo 2012.
La scrivania personale è accessibile dal portale /www.impresa.gov.it,/ scegliendo le voci "/La mia Scrivania/", e poi "/Servizi Ambientali/" e "/Registro Pile/"
L'accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato
Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2011.
Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.
Si segnala che nella /Sezione Profilo/ è disponibile una funzione che consente al produttore ed al sistema collettivo di accedere ad un’area dove viene riassunta la propria posizione, evidenziando anche eventuali anomalie
La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina: sul sito www.registropile.it, nell'area Manuali, potete trovare il manuale per la presentazione della comunicazione.
Presentazione comunicazione annuale 2012
Manuale comunicazione annuale 2012
[ PILETEL_manuale_produttore_nazionale_comunicazione_annuale_2012.pdf 790 KB ]
Presentazione comunicazione annuale 2012
A partire dal 15 febbraio 2012 sarà possibile presentare la comunicazione annuale delle quantità di pile e accumulatori immessi sul mercato nel 2011.
L’articolo 14 comma 2 del D.Lgs. 188/2008 prevede infatti che, annualmente entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia.
La comunicazione viene effettuata dai produttori già iscritti al Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori.
L’allegato 1 al D.Lgs. 188/08 specifica che le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano il numero e il peso effettivo delle pile e accumulatori immessi sul mercato nell’anno solare precedente.
La comunicazione verrà effettuata con l'applicazione messa a disposizione dal Registro Pile, accessibile dalle imprese tramite il portale
www.impresa.gov.it.
L'accesso al sistema avviene con le consuete modalità, ovvero con dispositivo di firma digitale dotato di certificato valido intestato al legale rappresentante o ad altro soggetto da questi precedentemente delegato.
Non sono previsti diritti di segreteria.
Pubblicato il D.Lgs. 11 febbraio 2011
D.Lgs. 11 febbraio 2011
[ DecretoLegislativo_11febbraio2011n.21.pdf 39 KB ]
Pubblicato il D.Lgs. 11 febbraio 2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2011 n.61 il D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21. recante "Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonchè l'attuazione della direttiva 2008/103/CE."
Il Decreto non presenta rilevanti modifiche per quanto riguarda gli obblighi che le imprese devono rispettare in termini di comunicazioni ambientali.
L'Allegato A al Decreto prevede comunque una semplificazione in fase di iscrizione: le imprese dovranno fornire l'indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore distinte tra pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli senza dover precisare la specifica tipologia.
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