Il Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori


L'articolo 14 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 prevede l’istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. All'interno di tale registro e' prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori

Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.


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* Riservata alle camere di commercio e agli enti competenti

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Presentazione comunicazione annuale
PILETEL manuale_produttore nazionale_comunicazione annuale_20100309.pdf   Manuale comunicazione annua
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Proroga per l'iscrizione al registro pile e accumulatori

Scadenza per l'iscrizione al Registro nazionale pile e accumulatori

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